SERVIZIO PREVIDENZIALE: Modello 730/2008: operazioni di conguaglio per l'assistenza fiscale 2008

14. Luglio 2008

SERVIZIO PREVIDENZIALE
2 luglio 2008
Alle aziende associate

MODELLO 730/2008
OPERAZIONI DI CONGUAGLIO PER L’ASSISTENZA FISCALE 2008

Da quest’anno alcune aziende, con domicilio fiscale nelle Province indicate nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2008, riceveranno i modelli 730-4 direttamente dall’Amministrazione finanziaria.
Un’altra importante novità da evidenziare è che i modelli 730-4 devono pervenire ai sostituti d’imposta entro il 25 giugno (ed entro il 10 novembre per gli integrativi).

Sono, inoltre, previsti 3 possibili modelli 730 integrativi che riporteranno i seguenti codici nell’apposita casella:
cod. 1 Nel caso di errori od omissioni che determinano un maggiore rimborso o un minor debito;
cod. 2 Nel caso di errata indicazione del sostituto d’imposta senza alcuna modifica dei dati contabili;
cod. 3 Nel caso di errori od omissioni che determinano un maggiore rimborso o un minor debito ma il risultato contabile del mod. 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d’imposta;

Con le retribuzioni corrisposte nel mese di luglio 2008, i sostituti d’imposta sono tenuti a conguagliare gli importi derivanti dalla liquidazione dei modelli 730-4.
Non deve essere effettuata alcuna operazione di conguaglio, sia a credito sia a debito, se l’importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di € 12,00.

 CONGUAGLIO A CREDITO
Rimborso del credito IRPEF utilizzando l’ammontare complessivo delle ritenute operate (a titolo di IRPEF e/o di addizionale regionale e comunale) relative ai redditi di lavoro dipendente erogati nel mese di luglio da parte del sostituto d’imposta.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle ritenute dovesse risultare insufficiente, il sostituto d’imposta rimborserà gli importi residui utilizzando le ritenute operate nei mesi successivi, fino ad esaurimento dei rimborsi stessi e comunque entro il mese di dicembre 2008.
In quest’ultima ipotesi e nel caso di una pluralità di aventi diritto al credito il sostituto d’imposta dovrà procedere al rimborso sulla base di una percentuale (uguale per tutti i dipendenti) calcolata con la seguente formula:

importo complessivo delle ritenute operate nel mese X 100
importo complessivo credito IRPEF

Se a fine anno (ritenute sui redditi erogati nel mese di dicembre 2008) il sostituto d’imposta non sia riuscito a rimborsare l’intero importo, lo stesso provvederà a indicare la parte residua sul modello CUD ed il lavoratore potrà utilizzarla nella dichiarazione dei redditi successiva.

 CONGUAGLIO A DEBITO
Versamento del debito IRPEF, nonché della 1° rata d’acconto, addizionali Regionali e Comunali, operando la trattenuta sulla retribuzione erogata nel mese di luglio (“netto in busta”) e versamento del relativo importo nel mese di agosto.
Qualora sussista incapienza nella retribuzione netta, il sostituto d’imposta provvederà a trattenere gli importi residui nei mesi successivi, fino ad esaurimento e comunque entro il mese di dicembre 2008.
Gli importi differiti saranno maggiorati dell’interesse dello 0,40% mensile da versare cumulativamente all’imposta dovuta.
L’importo dell’unica o seconda rata d’acconto IRPEF verrà trattenuta dalla retribuzione del mese di novembre. Nel caso tale retribuzione risulti insufficiente effettuerà la trattenuta dell’importo residuo sulla retribuzione netta corrisposta nel mese di dicembre (applicando gli interessi dello 0,40%).
Qualora a fine anno (retribuzione netta corrisposta entro il mese di dicembre 2008), il sostituto d’imposta non abbia trattenuto l’intero importo dovuto, la parte residua ed i relativi interessi dello 0,40% mensili, dovranno essere versati a cura del lavoratore stesso al concessionario della riscossione entro il mese di gennaio 2009. Il sostituto d’imposta dovrà pertanto comunicare ai lavoratori interessati, entro il mese di dicembre 2008, gli importi residui non versati.

 RATEAZIONE PAGAMENTI
Nel caso di dipendenti che si avvalgono del pagamento rateale (escluso per la seconda rata di acconto irpef), per cui sul mod. 730-4 è indicato il numero delle rate (minimo 2 e massimo 5), sugli importi frazionati si applicherà l’interesse dell’0,50% mensile; si evidenzia che il pagamento rateale deve concludersi entro il mese di novembre 2008 con versamento di quanto trattenuto, da parte del sostituto d’ imposta entro il 16.12.2008.
Qualora, anche in questa ipotesi risultasse incapiente la retribuzione netta mensile si applicherà oltre all’interesse per il rateizzo anche la maggiorazione dello 0,40% sulla parte della ritenuta residua e trattenuta nel mese successivo.

 CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO
Cessazione intervenuta prima delle fasi di conguaglio, con importi a debito, il sostituto di imposta non dovrà effettuare alcun conguaglio, poiché dovrà provvedere il lavoratore direttamente al pagamento secondo le modalità e i termini previste per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi. Se la cessazione è intervenuta prima del completamento delle operazioni di conguaglio (oltre il mese di luglio) il sostituto d’imposta dovrà sempre comunicare al dipendente gli importi a debito residui affinché l’interessato possa versare direttamente al Concessionario per la riscossione (con l’interesse dello 0,40%).
Cessazione intervenuta prima delle fasi di conguaglio, con importi a credito e a condizione che la presentazione della dichiarazione sia avvenuta nel corso del rapporto di lavoro, il sostituto di imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio.

Nell’ipotesi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro, è necessario operare in questo modo:

• se non s’ interrompe il rapporto di lavoro (ad es. per effetto di fusione, scissione, cessione, conferimento ed affitto di azienda) Il nuovo datore di lavoro, è tenuto a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale;
• se s’interrompe il rapporto di lavoro il nuovo datore di lavoro non deve proseguire nell'assistenza fiscale iniziata dal precedente datore di lavoro.

In caso di decesso del lavoratore dipendente avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione delle operazioni di conguaglio, il sostituto deve astenersi dall’effettuare dette operazioni di conguaglio mentre è tenuto a comunicare agli eredi del ‘de cuius’ le somme a debito che a loro volta dovranno versare o l'importo a credito utilizzando le stesse voci contenute nel prospetto di liquidazione, provvedendo ad indicarli anche nel modello CUD.

 ASSENZA DI RETRIBUZIONE (aspettative non retribuite e casi simili)

Nei confronti dei lavoratori dipendenti in aspettativa non retribuita o dei collaboratori a progetto che non percepiscono compensi da erogare nel mese di luglio, il sostituto d’imposta deve:
● effettuare il rimborso del credito utilizzando le ritenute effettuate, nel mese di luglio e/o successivi, sui compensi corrisposti agli altri dipendenti e collaboratori. Se alla fine del periodo d'imposta non è stato possibile effettuare l'intero rimborso, il sostituto deve comunicare all'interessato gli importi residui;
● in presenza di un conguaglio a debito, deve verificare se prima della fine del periodo d'imposta erogherà o meno a tali soggetti dei compensi:
◦ pertanto in assenza di retribuzione sino alla fine del periodo d'imposta, il sostituto deve comunicare al contribuente l'importo delle somme che lo stesso dovrà versare autonomamente seguendo le modalità previste per i casi di cessazione in precedenza illustrate;
◦ se, invece, è prevista la corresponsione di compensi prima della fine dell’anno, il dipendente può scegliere tra il versamento diretto delle somme dovute ovvero la trattenuta nel primo mese utile, con l'applicazione dell'interesse nella misura dello 0,40 per cento in ragione mensile, previsto in caso di incapienza della retribuzione.

Ricordiamo, infine, che il dipendente intende non effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto ovvero effettuare un versamento inferiore rispetto a quello dovuto, deve comunicare, per iscritto, la propria volontà entro il 30 settembre al sostituto d'imposta affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio.

Per effettuare i versamenti delle somme a debito risultanti dal prospetto di liquidazione dei dipendenti vanno utilizzati i codici elencati nella tabella allegata.

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO PREVIDENZIALE
Tel. 059-894811 – d.chimienti@apmi.mo.itm.goldoni@apmi.mo.it